Art. 8 — Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84~art8 · fonte del testo

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