Art. 9 — Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
