Art. 22 — Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
