Art. 16 — Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.»;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
