Art. 6 — Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»;
- c)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
