Art. 7 — Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:
- a)riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
- b)sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;
- c)sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.». All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
