Art. 12 — Frequenza delle ispezioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 13 marzo 2021. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le ispezioni previste dall'articolo 11:
tolto: a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
tolto: b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;
tolto: c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art12 · fonte del testo
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