Art. 12 — Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
  • a)i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;
  • b)i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
  • c)gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
  • d)i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
  • e)i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;
  • f)i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
  • g)coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.»;
  • b)il comma 2 e' abrogato;
  • c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
  • a)i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
  • b)i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
  • c)coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
  • d)coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;
  • e)coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84~art12 · fonte del testo

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