Art. 36 — Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera f) del comma 1 la parola: «documentati» e' sostituita dalla seguente: «documentali»;
- b)dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti: «l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita' delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- l-ter)l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualita' delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
- l-quater)l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;»;
- c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.»;
- d)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.»;
- e)il comma 3 e' abrogato.
Testo vigente dal 26 giugno 2012
