Art. 26 — Modifica dell'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

All'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:
  • a)riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)";
  • b)dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;
  • c)numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;
  • d)numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46. 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonche' di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorche' non compreso negli allegati.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84~art26 · fonte del testo

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