Art. 35 — Modifica dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera b) del comma 2, le parole: «rappresentanti dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentare l'Italia»;
  • b)la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;
  • c)dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: «c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;
  • d)dopo la lettera i) del comma 2 e' inserita la seguente: «i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;»;
  • e)la lettera o) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84~art35 · fonte del testo

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