Art. 29 — Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII e' modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.»;
- b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
