Art. 50 — Servizi fitosanitari regionali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 13 marzo 2021. 542 parole tolte, 5 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:
tolto: a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
tolto: b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;
tolto: c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
tolto: d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
tolto: e) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
tolto: f) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identita' e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
tolto: g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
tolto: h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
tolto: i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a preve-nire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
tolto: l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
tolto: l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita' delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
tolto: l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualita' delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
tolto: l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;
tolto: m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
tolto: n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
tolto: o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
tolto: p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
tolto: q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
tolto: r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 9 APRILE 2012 aggiunto: 2 FEBBRAIO 2021, N. tolto: 84. aggiunto: 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art50 · fonte del testo
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