Art. 30 — Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
