Art. 31 — Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attivita'", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:
- a)il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita';
- b)il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi;
- c)il tipo di materiale;
- d)la quantita' di materiale;
- e)il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
- f)la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
- g)l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
- h)eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
- i)il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
- l)il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
