Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

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La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10388/2025

    20 aprile 2025

    In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto al rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero sugli interessi prodotti da disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 165 del TUIR, purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all'indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall'accertamento con adesione, che prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente.

    Art. 10 · Art. 165 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 337 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2005 al 1 gennaio 2016. 160 parole tolte.

tolto: Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, e' riconosciuto al beneficiario effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma 1 e' superiore all'ammontare del credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo puo' chiedere il rimborso, rispettivamente, dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo' utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 2016, n. 122

    La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84~art10 · fonte del testo