Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 2016, n. 122
2La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti".
Testo vigente dal 1 gennaio 2016
