Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

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La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2005 al 1 gennaio 2016. 107 parole tolte.

tolto: I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, comunicano gli elementi informativi indicati all'articolo 5, secondo le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione minima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 2016, n. 122

    La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84~art6 · fonte del testo

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