Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

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La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2005 al 1 gennaio 2016. 367 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento e attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I soggetti di cui al comma 1 effettuano le comunicazioni quando agiscono sia come debitori del credito che produce gli interessi, sia come incaricati dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare o di attribuire il pagamento di interessi. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle quali sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:

tolto: a) una persona giuridica;

tolto: b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa;

tolto: c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985. Le entita' di cui al comma 3 possono scegliere di essere trattate, ai fini del presente decreto legislativo, come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della citata direttiva 85/611/CEE, mediante presentazione di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che, in caso di accoglimento, rilascera' un certificato produttivo di effetti dalla data di rilascio. Il certificato puo' essere revocato dall'Agenzia delle entrate o a richiesta dell'entita'. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il rilascio e la revoca del certificato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 2016, n. 122

    La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84~art1 · fonte del testo