Art. 2 — Pagamenti di interessi
Provvedimento abrogato dalla l. 7 luglio 2016, n. 122.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dalla l. 7 luglio 2016, n. 122.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2005 al 1 gennaio 2016. 748 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto legislativo, costituiscono oggetto di comunicazione i seguenti pagamenti di interessi:
tolto: a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare quelli derivanti da titoli di debito pubblico e quelli prodotti da obbligazioni, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o obbligazioni; gli interessi moratori non costituiscono pagamenti di interessi;
tolto: b) gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
tolto: c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entita' di cui all'articolo 1, comma 3, anche situata in un altro Stato membro, distribuiti da:
tolto: 1) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
tolto: 2) entita' che beneficiano dell'opzione per essere trattate come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
tolto: 3) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 299 del Trattato medesimo;
tolto: d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli organismi ed entita' indicati ai numeri 1), 2) e 3) della lettera c), se questi investono direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o entita' di cui alla lettera c), oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti di cui alla lettera a). A decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale del 40 per cento e' ridotta al 25 per cento. E' altresi' considerato pagamento di interessi il pagamento o l'accredito su un conto intestato ad un entita' di cui all'articolo 1, comma 3, dei proventi di cui al comma 1, a prescindere dall'effettiva attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo. Tale disposizione non si applica, qualora sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 1, comma 4, all'entita' cui sono pagati o accreditati i predetti proventi. Non sono, tuttavia, considerati pagamenti di interessi i redditi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, derivanti da organismi ed entita' situati nel territorio di quegli Stati membri che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2003/48/CE, ed il cui investimento nei crediti di cui al comma 1, lettera a), non sia stato superiore al 15 per cento del loro attivo. La percentuale di cui alla lettera d) del comma 1, e' determinata in base al regolamento o ai documenti costitutivi degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o delle entita' interessate ovvero, in mancanza di tale riferimento, in base all'effettiva composizione dell'attivo dei suddetti organismi o entita', avendo riguardo all'ultimo rendiconto o bilancio di esercizio approvato. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/48/CE, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, non sono ricompresi tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001 o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorita' competenti, ai sensi della direttiva 2001/34/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, o dalle autorita' responsabili di Stati terzi, a condizione che la sottoscrizione di tali titoli non abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002. Qualora la sottoscrizione dei titoli di cui al comma 5 abbia costituito oggetto di riapertura a decorrere dal 1° marzo 2002, rientrano tra i crediti di cui alla lettera a) del comma 1:
tolto: a) l'intera emissione, costituita dalla prima emissione e da quelle successive, per i titoli emessi da Governi o dagli enti collegati, che agiscono in qualita' di autorita' pubblica o il cui ruolo e' riconosciuto da un trattato internazionale, indicati nell'allegato A;
tolto: b) le emissioni effettuate in occasione della riapertura di emissione dei titoli di cui al comma 5 per i titoli emessi da qualsiasi altro emittente. Qualora i soggetti tenuti alle comunicazioni non siano in possesso degli elementi informativi necessari per verificare la sussistenza delle condizioni previste dai commi 5 e 6, l'intera emissione del titolo e' considerata un credito di cui alla lettera a) del comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche all'allegato A, conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-04-18;84~art2 · fonte del testo
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