Decreto Rilancio

Art. 90 rilancio

Lavoro agile Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. 6 62 74 80 La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 62 74 80 Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6 10 22 29 53 62 74 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). 6 10 22 29 53 62 74

Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

6

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che: - i termini previsti dai commi 1, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020; - il termine previsto dal comma 1, primo periodo del presente articolo e' prorogato al 14 settembre 2020.

10

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125,convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza.

22

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87

29

Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

D.L. 24 dicembre 2021, n. 221

53

Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 31 marzo 2022.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24

61

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 30 giugno 2022.

D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52

62

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono prorogati al 31 luglio 2022. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022".

74

Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, nel modificare l'art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 23-bis, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 dicembre 2022"; Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto (con l'art. 25-bis, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022".

80

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare l'art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 5-ter) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 30 giugno 2023".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

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13 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 28 febbraio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 22 settembre 2022 — 28 febbraio 2023per 5 mesi
  3. 24 maggio 2022 — 22 settembre 2022per 4 mesi
  4. 25 marzo 2022 — 24 maggio 2022per 2 mesi
  5. 25 dicembre 2021 — 25 marzo 2022per 3 mesi
  6. 22 giugno 2021 — 25 dicembre 2021per 6 mesi
  7. 23 aprile 2021 — 22 giugno 2021per 2 mesi
  8. 2 marzo 2021 — 23 aprile 2021per un mese
  9. 31 dicembre 2020 — 2 marzo 2021per 2 mesi
  10. 4 dicembre 2020 — 31 dicembre 2020per 27 giorni
  11. 30 luglio 2020 — 4 dicembre 2020per 4 mesi
  12. 19 luglio 2020 — 30 luglio 2020per 11 giorni
  13. 19 maggio 2020 — 19 luglio 2020testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare l'art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 5-ter) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 30 giugno 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art90 · fonte del testo

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