Art. 6 — Capacità professionale
Il requisito della capacita' professionale consiste nella dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'elenco allegato al presente decreto, accertata attraverso il superamento di un esame scritto anche nella forma di quesiti con risposta plurima a scelta del candidato. Possono partecipare all'esame coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- a)i soggetti che comprovino di aver frequentato appositi corsi di preparazione all'esame e siano in possesso del relativo attestato di frequenza;
- b)i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
- c)i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno un anno di diretta collaborazione con soggetti, titolari di attestato di capacita' professionale, che svolgono attivita' direzionale del trasporto in imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'esame di cui al comma 1 i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno 5 anni a livello di direzione in un'impresa di trasporti. L'esame di cui al comma 1 e' svolto davanti a commissioni costituite su base provinciale, secondo criteri e modalita' dettate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d), della citata legge n. 454 del 1997. A seguito del superamento dell'esame, agli interessati viene rilasciato, da parte delle competenti commissioni d'esame provinciali, il relativo attestato di capacita' professionale. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacita' professionale e' inserito in un elenco provinciale che, unitamente agli altri elenchi provinciali, costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di compilazione e di tenuta degli elenchi. L'elenco nazionale e' tenuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 6, sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento disciplinati con le stesse modalita' previste per i corsi di preparazione all'esame. La mancata partecipazione ai corsi di cui al presente comma comporta la sospensione dagli elenchi fino ad avvenuta dimostrazione dell'avvenuta frequenza dei corsi. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati il funzionamento delle commissioni esaminatrici, le modalita' di svolgimento delle prove ed i programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Con lo stesso decreto e' approvato un elaborato contenente un congruo numero di domande, con piu' possibilita' di risposte, utilizzabili ai fini dell'esame di cui al comma 1. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
2con decorrenza dal 1 luglio 2001
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
3- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Testo vigente dal 27 febbraio 2002
