Art. 11 — Iscrizione provvisoria
Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di iscrizione nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, le imprese devono comprovare l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580. Nel periodo indicato al comma 1, il certificato di iscrizione nell'elenco separato viene rilasciato ai soli fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese. Le imprese gia' iscritte nell'elenco separato a decorrere dal 18 febbraio 1996, che non abbiano ancora comprovato l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1, debbono comprovare tale iscrizione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese sostituisce quello previsto dall'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 298 del 1974. 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
2con decorrenza dal 1 luglio 2001
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478
3- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Testo vigente dal 27 febbraio 2002
