Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
  • b)all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
  • c)all'articolo 452-bis:
  • 1)al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;
  • 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
  • 1)in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
  • 2)in danno di specie animali o vegetali protette;
  • 3)in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
  • 4)in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;
  • 3)dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.»;
  • d)dopo l'articolo 452-bis e' inserito il seguente: «Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. La pena e' aumentata se dal fatto deriva:
  • 1)un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;
  • 2)un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
  • 1)in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
  • 2)in danno di specie animali o vegetali protette;
  • 3)in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
  • 4)in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.»;
  • e)all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;
  • f)dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti: «Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusivita'). - Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
  • 1)in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
  • 2)in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
  • 3)sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena e' aumentata:
  • 1)se dal reato deriva un profitto di rilevante entita';
  • 2)se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;
  • g)l'articolo 733-bis e' abrogato.

Testo vigente dal 18 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81~art3 · fonte del testo

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