Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;
  • 2)alla lettera b), la parola: «novecento» e' sostituita dalla seguente: «milleduecento»;
  • b)dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. 1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».

Testo vigente dal 18 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81~art8 · fonte del testo

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