Art. 4 — Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e' commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 18 maggio 2026
