Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e' commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Testo vigente dal 18 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-21;81~art4 · fonte del testo