Art. 13 — Deduzione del costo del lavoro incrementale
Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 15:
- 1)al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
- 2)al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»;
- b)all'articolo 16:
- 1)al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
- 2)al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026.
Testo vigente dal 12 giugno 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
