Art. 16 — Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario
Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
- b)all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
- c)all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
- d)all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,». Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal difensore»;
- b)all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
- c)all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo grado» sono soppresse;
- d)all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
- e)all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1». Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4:
- 1)al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v),»;
- 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».
Testo vigente dal 12 giugno 2025
