Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato (articolo 15 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 13, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81)

[2]1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, senza considerare i valori relativi a:

  • a)plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 57 e 59 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
  • b)redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
  • c)corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attivita' artistica o professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
  • d)maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 104, commi da 10 a 16, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. 3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del lavoro di cui ai commi 1, lettera d), e 2 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art98 · fonte del testo

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