In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, chi intende introdurre nel territorio nazionale esplosivi per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. Ai fini dell'introduzione e' necessaria, altresi', l'autorizzazione della competente autorita' dello Stato membro di origine nonche' delle autorita' degli Stati membri interessati dall'eventuale transito. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il prefetto verifica che il destinatario sia provvisto delle autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi previste dalla normativa vigente. Qualora sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione medesima, il prefetto trasmette le relative informazioni al Ministero dell'interno, anche ai fini della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene:

  • a)le generalita' e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
  • b)l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
  • c)una descrizione completa degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compresi la quantita' e il numero di identificazione delle Nazioni unite;
  • d)le indicazioni relative all'attestato di esame «UE del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
  • e)le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
  • f)le date previste di partenza e di arrivo degli esplosivi;
  • g)il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
  • h)gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo degli esplosivi, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne da' comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibisce l'autorizzazione medesima. In conformita' alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, il trasferimento di esplosivi per uso civile dal territorio nazionale verso uno Stato membro dell'Unione europea e' consentito previa autorizzazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato membro di destinazione. Ai fini del trasferimento sono necessarie, altresi', l'autorizzazione del prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza, rilasciata in presenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'autorizzazione dell'autorita' degli Stati membri interessati dall'eventuale transito. Le autorizzazioni di cui al presente articolo accompagnano gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e sono esibite ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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