[1]Qualora l'autorita' di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorita' medesima. Se nel corso della valutazione l'autorita' conclude che l'esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ordina tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorita' di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno e l'organismo notificato competente delle misure adottate. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n.765/2008. Il Ministero dell'interno, informato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del comma 1, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere. L'operatore economico adotta tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1 fissato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, l'autorita' medesima adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'esplosivo sul mercato nazionale, per ritirarlo dal mercato medesimo o per richiamarlo. Delle misure adottate e' data immediata informazione nei termini di cui ai commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta:

  • a)alla non conformita' dell'esplosivo alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumita' delle persone o alla protezione dei beni materiali o dell'ambiente; oppure b)

[2]alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 18, che conferiscono la presunzione di conformita'. Il Ministero dell'interno, qualora un altro Stato membro abbia avviato la procedura a norma del presente articolo, informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a disposizione sulla non conformita' dell'esplosivo interessato e, in caso di disaccordo con la misura adottata, delle proprie obiezioni. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura e' ritenuta giustificata e l'esplosivo e' immediatamente ritirato dal mercato. Se sono sollevate obiezioni e, all'esito delle consultazioni da essa avviate, la Commissione decide, con proprio atto di esecuzione, comunicato agli operatori economici interessati, che la misura provvisoria e' ingiustificata, la misura medesima e' revocata. L'autorita' di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento e' definitivo. I costi relativi alle misure di cui al presente articolo sono posti a carico dell'operatore economico interessato

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81~art33 · fonte del testo

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