Autorita' nazionali competenti Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita' da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
- a)la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b)la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
- c)il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
- a)la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;
- b)i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
- c)il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
Testo vigente dal 16 maggio 2026
