Autorita' nazionali competenti Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita' da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

  • a)la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
  • b)la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
  • c)il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
  • a)la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;
  • b)i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
  • c)il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Testo vigente dal 16 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-08;80~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari