[1]Il Ministero della salute è l'autorità centrale competente, responsabile della predisposizione, dell'organizzazione e del coordinamento del PNR, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

[2]Il Ministero della salute:

  • a)aggiorna annualmente il PNR di cui all'articolo 3;
  • b)adotta con tempestività interventi correttivi durante l'implementazione delle attività;
  • c)coordina le attività dei servizi centrali e regionali e di tutti i servizi coinvolti nei controlli sui residui di cui all'articolo 1;
  • d)raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione dei risultati ottenuti e delle azioni intraprese in caso di non conformità;
  • e)trasmette annualmente alla Commissione europea e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il PNR per l'anno in corso e i risultati del PNR dell'anno precedente, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
  • f)elabora indicazioni operative per assicurare l'omogeneità dei comportamenti sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.

[3]Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero della salute si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro permanente, denominato «Gruppo residui», che svolge funzioni di supporto e consultive e, in particolare:

  • a)fornisce supporto per la preparazione del PNR annuale e per la predisposizione della relazione annuale;
  • b)esamina gli esiti annuali delle attività del PNR;
  • c)individua le eventuali modifiche da apportare al PNR, tenendo in considerazione gli esiti delle attività di controllo dell'anno precedente, le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio e le indicazioni della Commissione europea e dei laboratori europei di riferimento;
  • d)fornisce supporto per le attività europee inerenti al PNR e per le riunioni con la Commissione europea e con l'EFSA;
  • e)partecipa alla redazione delle indicazioni operative di cui al comma 2, lettera f).

[4]Il gruppo residui è composto da tredici componenti, di cui cinque esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, due esperti dell'Istituto superiore di sanità, un esperto del Laboratorio nazionale di riferimento, un rappresentante della rete dei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), designato dal Coordinamento degli IIZZSS, un esperto del Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli anabolizzanti animali (CIBA) e tre rappresentanti del Ministero della salute.

[5]Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati i componenti del gruppo residui e sono disciplinate le modalità di funzionamento dello stesso.

[6]Alle riunioni del gruppo residui possono partecipare esperti di altri settori, quali, a titolo esemplificativo, esperti dei sistemi informativi, del farmaco veterinario, dei mangimi, dei prodotti fitosanitari e biocidi, e rappresentanti dei Corpi di polizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[7]Ai componenti del gruppo residui e ai soggetti di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

[8]Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali, come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;178~art4

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