Art. 4 — Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita' naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991. I comuni, le citta' metropolitane e le province sono responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le previsioni del Piano. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle attivita' relative a:
- a)il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991;
- b)la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Testo vigente dal 16 maggio 2026
