Art. 17 — Misure sanitarie cautelari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 445 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformita' a quanto previsto al comma 2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarita', il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone:
tolto: a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria Inoltre, il veterinario ufficiale:
tolto: 1) avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 92/438/CEE;
tolto: 2) annulla, con le modalita' stabilite in sede comunitaria, i certificati o i documenti veterinari che accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero;
tolto: b) la distruzione del prodotto con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso l'impianto piu' vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti casi:
tolto: 1) la rispedizione non e' possibile in base ai risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria;
tolto: 2) e' trascorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera a);
tolto: 3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorita' doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformita' al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative:
tolto: a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4, nonche' quelle comunque connesse;
tolto: b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art17 · fonte del testo
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