Art. 4 — Controlli del veterinario ufficiale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 442 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale. Il veterinario ufficiale:
tolto: a) sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, consulta:
tolto: 1) per ciascuna partita, quelle informatizzate ai sensi dell'allegato I della decisione 92/438/CEE;
tolto: 2) per le partite destinate ad essere importate in uno dei territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla banca dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione dell'allegato II della decisione 92/438/CEE;
tolto: b) provvede alle operazioni necessarie alla gestione delle banche dati previste dalla decisione 92/438/CEE. Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di accertare:
tolto: a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), corrispondono a quelle preventivamente comunicate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
tolto: b) nel caso di importazione, se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie sanitarie. Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue;
tolto: a) il controllo d'identita' di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i prodotti sfusi di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, il controllo d'identita' comprende:
tolto: 1) nel caso di prodotti di origine animale in container, la verifica dell'integrita' dei sigilli apposti dal veterinario ufficiale o altra autorita' competente, nel caso in cui l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della corrispondenza delle menzioni riportate a quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento;
tolto: 2) negli altri casi:
tolto: a) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformita' delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrita' che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;
tolto: b) per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto previsto alla lettera a), il controllo dell'etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria;
tolto: b) il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato conformemente ai criteri di cui all'allegato III, al fine di:
tolto: 1) verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria specifica o, in sua assenza, da quella nazionale, e siano in condizioni idonee ad essere usati per gli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento;
tolto: 2) procedere, secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria:
tolto: a) alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto;
tolto: b) ai prescritti prelievi dei campioni ufficiali da far analizzare al piu' presto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art4 · fonte del testo
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