Art. 16 — Esclusioni dai controlli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 496 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono esclusi dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a 15, i prodotti:
tolto: a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro consumo personale, a condizione che la quantita' trasportata non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
tolto: b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, la quantita' spedita non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
tolto: c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e' tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;
tolto: d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore Fo pari o superiore a 3,00, a condizione che la quantita' non superi quella definita in sede comunitaria, e sono:
tolto: 1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
tolto: 2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
tolto: e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli introdotti al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita' e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale; inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a cio' destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n. 2);
tolto: f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma restando la vigilanza del competente servizio veterinario a che:
tolto: 1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne' ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
tolto: 2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad eccezione dei quantitativi utilizzati per le analisi, distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate garanzie sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, in materia di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del detentore o altro soggetto responsabile della merce.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art16 · fonte del testo
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