Art. 17 — Misure ufficiali all'importazione
Le Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2:
- a)autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorita' doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti;
- b)respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformita' alle disposizioni del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o punti di entrata presidiati. Quando, nel corso del controllo doganale, e' accertata la non conformita' al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure e' informato il Ministero. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.
Testo vigente dal 30 gennaio 2018
