Art. 12 — Introduzione in deposito franco, deposito doganale e zona franca
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 1229 parole tolte, 10 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/1992, possono esservi ammesse soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se:
tolto: a) la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra destinazione finale da precisare;
tolto: b) i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione. In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto e' considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I. Le partite di cui al comma 1 devono essere:
tolto: a) sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentale, d'identita' e materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le condizioni d'importazione; salvo in caso di sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali, il controllo materiale non e' richiesto qualora dal controllo documentale risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisiti comunitari;
tolto: b) accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, se necessario, a tali documenti devono essere allegate le traduzioni autenticate. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale redige il certificato di cui all'art. 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorita' doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale. Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera a), viene accertato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale redige comunque il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali e sottopone i prodotti a vincolo sanitario; le autorita' doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale, solo se, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, sussistono i seguenti requisiti:
tolto: a) i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto di divieto di esportazione verso il territorio comunitario;
tolto: b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono riconosciuti dal Ministero della sanita' ai fini del magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 6; le spese relative alla procedura di riconoscimento dei depositi sono a carico del richiedente e determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Ministero della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di vigilanza dei depositi di cui al comma 5, nonche' la procedura per il loro riconoscimento; tali depositi, al fine di detto riconoscimento, devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
tolto: a) avere aree recintate i cui punti di entrata e di uscita sono costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorita' doganale;
tolto: b) essere conformi ai requisiti di riconoscimento stabiliti dalla legislazione comunitaria per i depositi che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;
tolto: c) disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantita' dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario, da conservare per almeno tre anni;
tolto: d) disporre di locali di immagazzinamento e, se del caso, di refrigerazione separati per i prodotti non conformi alla normativa veterinaria. Per i depositi esistenti, e' tuttavia consentito autorizzare l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale qualora i prodotti non conformi alla normativa comunitaria siano depositati in un recinto chiuso a chiave;
tolto: e) disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli veterinari. Le autorita' doganali e veterinarie, per quanto di rispettiva competenza, verificano:
tolto: a) la permanenza nei depositi dei requisiti necessari al riconoscimento;
tolto: b) che i prodotti che non soddisfano i requisiti veterinari comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti conformi ai detti requisiti;
tolto: c) le entrate e delle uscite dal deposito; durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la competente autorita' veterinaria vigila, in particolare, che i prodotti non conformi ai requisiti comunitari non lascino i locali o compartimenti in cui sono depositati senza il suo consenso;
tolto: d) che non vi sia stata alcuna alterazione, sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi o cambiamento di imballaggio o di confezionamento o loro trasformazione. Per motivi di salute umana o degli animali il Ministero della sanita' puo' disporre il divieto di introduzione nei depositi doganali, depositi franchi o zone franche, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria. Le partite sono introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali. Le partite di cui al comma 5 possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un Paese terzo, in un deposito di cui all'art. 13, o per essere distrutte, fermo restando che:
tolto: a) la spedizione verso un Paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), nonche' al medesimo comma 2, lettere b) e c);
tolto: b) il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite il formulario di controllo doganale T1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal suddetto articolo, dei dati identificativi di tale deposito;
tolto: c) il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione; per il successivo inoltro, il trasporto deve essere effettuato, senza rotture del carico, sotto la vigilanza delle autorita' competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime;
tolto: d) fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera b), le partite non possono formare oggetto di trasferimento in altri depositi o zone franche, neanche in via temporanea. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 6, 8, 9 e 10, se dovuto al fatto del responsabile dei deposito determina la sospensione o la revoca del riconoscimento del deposito stesso da comunicare alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Il Ministero della sanita':
tolto: a) trasmette alla Commissione europea l'elenco delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al comma 5, nonche' degli operatori di cui all'art. 13;
tolto: b) cura la diffusione dei nominativi degli operatori di cui all'articolo 13 che operano negli altri Stati membri, resi noti dalla Commissione europea. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5, lettera b), il richiedente deve esibire copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al decreto previsto allo stesso comma 5, lettera b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art12 · fonte del testo
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