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Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 491 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Oltre al rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1, 3, 5, 8, 9 e 13, gli operatori che forniscono i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono essere autorizzati dal Ministero della sanita' sulla base di apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, gli operatori devono:

tolto: a) rifornirsi di prodotti che possono essere sottoposti a trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;

tolto: b) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorita' doganale;

tolto: c) non immettere per il consumo, in alcuno dei territori elencati nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5;

tolto: d) segnalare tempestivamente, al competente posto d'ispezione frontaliero, l'arrivo dei prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, in una zona o in un deposito di cui alla lettera c). Gli operatori autorizzati ai sensi del comma 1 devono:

tolto: a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto presso il quale deve essere effettuata la consegna, fermo restando che i prodotti non devono in alcun caso lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito d'origine fino a quello del porto presso il quale deve essere effettuata la consegna deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/1992 ed essere accompagnato da un certificato veterinario conforme al modello stabilito in sede comunitaria;

tolto: b) informare preventivamente l'autorita' competente della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati nonche', limitatamente alle consegne destinate ad un deposito di cui alla lettera a), le autorita' competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione, fornendo loro altresi' prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione finale consentita;

tolto: c) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite, dal quale deve essere possibile controllare anche le eventuali frazioni delle partite conservate nel deposito. Gli operatori di cui al comma 1 devono destinare i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie esclusivamente alle navi in navigazione al di fuori delle acque territoriali. L'autorita' competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati preavvisa della consegna l'autorita' competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al piu' tardi al momento della spedizione dei prodotti, informandola anche del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorizzazione di cui al comma 1, e' revocata; il Ministero della sanita' informa della revoca la Commissione europea e gli altri Stati membri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art13 · fonte del testo

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