Art. 7 — Condizioni per l'importazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I deve essere:
tolto: a) accompagnata dagli originali dei certificati, dei documenti veterinari o degli altri documenti prescritti dalla legislazione veterinaria, che devono essere conservati, per almeno tre anni, presso il posto d'ispezione frontaliero;
tolto: b) sottoposta al controllo d'identita' e al controllo materiale di cui all'articolo 4, comma 4, salvo i casi di riduzione della frequenza dei controlli materiali di cui all'articolo 10. Se la partita soddisfa le condizioni previste per l'importazione, il veterinario ufficiale:
tolto: a) consegna all'interessato al carico copia autenticata dei certificati o documenti originali di cui al comma 1, lettera a);
tolto: b) rilascia il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, attestante la conformita' della partita stessa a dette condizioni, che costituisce altresi' prova ai fini di cui al comma 3; Le autorita' doganali ammettono all'importazione le partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che:
tolto: a) i controlli veterinari siano stati effettuati con esito favorevole;
tolto: b) sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 5, comma 1;
tolto: c) siano state pagate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le spese per i controlli veterinari effettuati dal posto d'ispezione frontaliero nonche' quelle ulteriori comunque connesse alle misure o ai provvedimenti sanitari adottati dal posto d'ispezione frontaliero. Ai prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, ammessi all'importazione ai sensi del comma 3, si applicano, in materia di scambi, le relative discipline.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art7 · fonte del testo
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