Art. 11 — Transiti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 628 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Il veterinario ufficiale autorizza il transito di partite provenienti da un Paese terzo e dirette verso un altro Paese terzo, anche per conto di tutti gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che:
tolto: a) le partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione e siano destinati ad un altro Paese terzo. E' consentito derogare a tale ultima condizione nel caso in cui una partita sia trasbordata conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a), all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita, senza alcun'altra sosta, nei territori elencati nell'allegato I, secondo criteri generali stabiliti in sede comunitaria;
tolto: b) il transito sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale presso il quale la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I;
tolto: c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per iscritto al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di riprendere possesso della partita ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3, qualora i prodotti vengano respinti; L'autorizzazione al transito di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
tolto: a) la partita presentata in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero deve:
tolto: 1) essere accompagnata dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, comma l, lettera a) e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;
tolto: 2) essere sottoposta al controllo documentale e al controllo d'identita'. Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, fatti salvi i casi di rischio per la salute umana o degli animali ovvero di sospetto d'irregolarita', che comportano l'esecuzione di controlli materiali complementari, il veterinario ufficiale puo' non effettuare il controllo documentale e d'identita' se la partita:
tolto: a) non viene scaricata; in tal caso, fatto salvo l'articolo 19, il controllo documentale si limita all'esame del registro di bordo della nave o dell'aereo;
tolto: b) e' trasbordata, conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a);
tolto: 3) se trattasi di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili:
tolto: a) essere inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92, al punto di uscita dalla Comunita' europea, accompagnata dai documenti di cui al punto 1) e dal certificato di cui all'articolo 5, comma 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa uscira' dalla Comunita' europea;
tolto: b) essere trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale del citato posto d'ispezione e senza manipolazione durante il trasporto;
tolto: c) uscire dalla Comunita' europea attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura comunitaria per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente motivata;
tolto: b) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto deve informare il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita della partita per il tramite della rete ANIMO;
tolto: c) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita deve attestare nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che la partita ha lasciato il territorio della Comunita' europea e inviare copia di detto certificato al posto d'ispezione frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora quest'ultimo posto d'ispezione frontaliero non sia stato informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunita' europea entro il termine previsto alla lettera a), punto 3), lettera c), ne informa la competente autorita' doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;80~art11 · fonte del testo
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