[1]In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

  • a)la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
  • b)il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;
  • c)il deposito di merci estere nella zona franca, in localita' ed in quantita' non permessa.

[2]Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari