Art. 15 — Misure applicative delle sanzioni amministrative
All'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede, con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione o l'ente individuato dalla normativa regionale. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale. Le attivita' di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni sono espletate secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
