Art. 13-decies — Disposizioni procedurali
((Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.)) ((In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca.)) ((Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.)) ((L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unita' da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attivita' di pesca marittima.)) ((Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.)) ((Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.)) ((Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione)).
Testo vigente dal 29 maggio 2026
