Sono abrogate le seguenti norme:

  • a)gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
  • b)gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  • c)l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
  • d)l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
  • e)(( gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;))
  • f)il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;
  • g)l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
  • h)l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
  • i)l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
  • l)l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;
  • m)l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
  • n)l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
  • o)l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  • p)l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
  • q)l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 12 luglio 1996

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 123, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/1996

    Illegittimità dichiarata
    28 marzo 1996

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 76, 115, 117 e 128 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 123, comma 1, lett, h) d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), in quanto le disposizioni impugnate non sono lesive delle attribuzioni delle Regioni. red.: S. Di Palma

    Art. 114 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 16 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 123 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1995 al 12 luglio 1996. 52 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

e) gli articoli tolto: 3, 5, aggiunto: 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

q) tolto: l'articolo aggiunto: l'art. 11, commi 1 e 1-bis, tolto: e l'articolo aggiunto: limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge … disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativotolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 08/04/1995, n. 83 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art123 · fonte del testo

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