Art. 5
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Abrogato dal 17 maggio 1995
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Abrogato dal 17 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1978 al 17 maggio 1995. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo. Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art5 · fonte del testo
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