Direttore della Sanita' militare Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti: «Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare:

  • a)e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
  • b)e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
  • c)dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice direttore della Sanita' militare;
  • d)rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanita' militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanita' militare. Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare:
  • a)supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanita' militare;
  • b)e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanita' militare, nonche' delle attivita' di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa;
  • c)se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare e ne determina i profili di impiego. 2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanita' militare si avvale di un Vice direttore della Sanita' militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanita' militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare di cui al comma 1, lettera c). 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanita' militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.». Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale civile dirigenziale del Ministero della difesa e' incrementata di una posizione di livello generale.

Testo vigente dal 13 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74~art3 · fonte del testo

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