L'organismo responsabile di cui all'articolo 25 del regolamento e' individuato nell'Autorita' di regolazione dei trasporti e svolge le seguenti funzioni:

  • a)vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
  • b)istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento;
  • c)accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del ((regolamento (UE) 2017/2394)), relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

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c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (tolto: CE) n. 2006/2004aggiunto: UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129~art3 · fonte del testo

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