L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento e' individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni:

  • a)vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;
  • b)istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto.
  • c)accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del ((regolamento (UE) 2017/2394)), relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, ai fini della designazione prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalita' previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, gia' previste a legislazione vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

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c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (tolto: CE) 2006/2004aggiunto: UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. Per lo svolgimento delle funzioni di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-04;169~art3 · fonte del testo

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