Art. 5 — Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
Testo vigente dal 19 agosto 2015
